Quando si parla di Ecobonus 2026, uno degli errori più comuni è concentrarsi esclusivamente sulla percentuale di detrazione. In realtà, per capire se un intervento può beneficiare dell’agevolazione bisogna valutare diversi aspetti: il tipo di immobile, chi sostiene la spesa, le caratteristiche dell’impianto esistente e soprattutto i requisiti tecnici dell’intervento.
L’Ecobonus continua a rappresentare uno degli strumenti fiscali di riferimento per chi vuole migliorare l’efficienza energetica di un edificio esistente, intervenendo ad esempio su pompe di calore, climatizzazione, isolamento termico o serramenti.
Nel 2026 l’agevolazione riguarda sia i privati sia, nei casi previsti, imprese e soggetti titolari di reddito d’impresa.
In questo articolo, noi di Celio Impianti ti guideremo alla scoperta dell’Ecobonus 2026: ti spiegheremo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sull’argomento, come funziona l’agevolazione per privati e imprese, quali sono le aliquote aggiornate e quali interventi puoi detrarre.
Che cos’è l’Ecobonus 2026 e come funziona
L’Ecobonus 2026 è una detrazione fiscale destinata agli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici esistenti.
Il beneficio può essere utilizzato in detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, a seconda del soggetto beneficiario. L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre che i titolari di reddito d’impresa possono accedere all’agevolazione sugli immobili posseduti o detenuti, indipendentemente dalla loro classificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali.
La detrazione spettante viene normalmente suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. L’obiettivo dell’agevolazione non è quindi finanziare una generica ristrutturazione, ma sostenere interventi capaci di produrre un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica.
Ecobonus 2026: percentuali di detrazione e limiti
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione ordinaria prevista dall’Ecobonus è pari al 36%.
L’aliquota sale al 50% per gli interventi sull’abitazione principale, quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. La Legge di Bilancio 2026 ha quindi mantenuto per quest’anno le aliquote già applicate nel 2025.
Quali spese sono detraibili con l’ecobonus?
Tra i costi che possono rientrare nell’Ecobonus non ci sono soltanto quelli relativi all’acquisto e all’installazione degli impianti o dei componenti necessari per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.
In generale, possono essere considerate detraibili:
- le spese direttamente collegate all’intervento di riqualificazione energetica;
- i costi delle opere edilizie necessarie per eseguire l’intervento, purché siano strettamente funzionali ai lavori agevolati e, quando richiesto, attestati dal tecnico incaricato;
- le spese per le prestazioni professionali, come progettazione, consulenze tecniche, verifiche e attività necessarie alla realizzazione dei lavori;
- i costi sostenuti per ottenere attestazioni, asseverazioni e certificazioni energetiche previste dalla normativa.
È quindi importante valutare l’intervento nel suo complesso: oltre alla fornitura e alla posa dei nuovi sistemi, anche alcune spese tecniche e accessorie possono concorrere alla detrazione, se effettivamente necessarie alla realizzazione dell’opera agevolata.
Detrazione per abitazione principale
Nel caso dell’abitazione principale, l’Ecobonus 2026 può raggiungere il 50% della spesa ammessa.
È però importante non confondere il concetto di abitazione principale con la semplice proprietà dell’immobile: per applicare l’aliquota maggiorata devono essere rispettate le condizioni previste dalla normativa, compresa la titolarità della proprietà o di un diritto reale di godimento.
Detrazione per seconde case, altri immobili e aziende
Per seconde case e immobili che non possiedono i requisiti per l’aliquota maggiorata, nel 2026 la detrazione è pari al 36%.
La stessa aliquota è quella di riferimento, in generale, per gli immobili aziendali ammessi all’Ecobonus. Per le imprese il beneficio può operare sull’IRES, purché siano rispettati i requisiti previsti per l’immobile e per l’intervento. I massimali cambiano in funzione del lavoro effettuato.
Quali interventi sono ammessi all’Ecobonus 2026
Tra gli interventi agevolabili rientrano diverse soluzioni per ridurre i consumi energetici di abitazioni, condomini, uffici e altri edifici esistenti.
Tra gli interventi previsti rientrano:
– sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e scaldacqua a pompa di calore;
– sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e concepiti per funzionare insieme;
– collettori solari termici;
– interventi di riqualificazione energetica globale;
– coibentazione dell’involucro opaco disperdente;
– sostituzione di serramenti e infissi;
– schermature solari;
– generatori a biomassa;
– microcogeneratori;
– sistemi di building automation per la gestione degli impianti.
I requisiti tecnici cambiano in funzione dell’intervento e anche i limiti agevolabili devono essere verificati sulla specifica categoria. Per questo è importante evitare di applicare automaticamente la stessa regola a qualsiasi intervento di efficientamento.
Ecobonus 2026 pompa di calore
L’Ecobonus 2026 per la pompa di calore è uno degli aspetti più interessanti per chi vuole rendere più efficiente il riscaldamento.
Per accedere all’Ecobonus, però, non basta installare una nuova macchina. L’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale esistente, e non come semplice nuova installazione. L’edificio deve inoltre essere esistente e già dotato di impianto di climatizzazione invernale.
Per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 sono inoltre previsti nuovi requisiti tecnici relativi alle prestazioni delle pompe di calore, che devono essere verificati in fase di progettazione e scelta dell’apparecchiatura.
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Ecobonus 2026 climatizzatori
Anche per l’Ecobonus 2026 sui climatizzatori è necessario fare una distinzione importante.
Un climatizzatore reversibile, capace quindi di funzionare anche come pompa di calore per il riscaldamento, può rientrare nell’Ecobonus quando soddisfa i requisiti tecnici e sostituisce integralmente o parzialmente l’impianto di climatizzazione invernale.
Se, invece, viene semplicemente aggiunto un condizionatore a una casa che continua a utilizzare il precedente impianto di riscaldamento, l’intervento non viene considerato una sostituzione agevolabile tramite Ecobonus.
Per questo, prima dell’acquisto è importante verificare come il nuovo climatizzatore si integra nell’impianto termico esistente.
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Sostituzione degli impianti di riscaldamento
Dal 2025 non sono più ammesse all’Ecobonus le spese relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili.
Rimangono invece agevolabili, se rispettano i requisiti previsti, i sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, progettate dal produttore per funzionare in abbinamento.
Tabella riassuntiva Ecobonus 2026
| Intervento agevolabile con Ecobonus 2026 | Limite massimo di detrazione | Abitazione principale 2026 | Altri immobili / soggetti 2026 |
| Sostituzione di serramenti e infissi | 60.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Acquisto e posa di schermature solari e chiusure oscuranti | 60.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Coibentazione delle strutture opache verticali e orizzontali, come pareti, coperture e pavimenti | 60.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda | 60.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia | 30.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per acqua calda sanitaria | 30.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Sostituzione dell’impianto con sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e concepiti per funzionare insieme | 30.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Installazione o sostituzione con generatori di calore a biomassa, nel rispetto dei requisiti previsti | 30.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Riqualificazione energetica globale dell’edificio | 100.000 € | 50% | 36% |
| Acquisto e posa di microcogeneratori ammessi all’agevolazione | 100.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Installazione di sistemi di building automation per la gestione degli impianti termici nelle unità immobiliari residenziali | 15.000 € per unità immobiliare | 50% | 36% |
| Interventi sulle parti comuni condominiali che interessano oltre il 25% della superficie disperdente, anche con conseguimento della qualità media dell’involucro | 40.000 € × numero di unità immobiliari | 50% | 36% |
| Interventi sulle parti comuni condominiali che abbinano riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico nei casi previsti | 136.000 € × numero di unità immobiliari | 50% | 36% |
| Sostituzione dell’impianto con caldaia unica alimentata a combustibili fossili | Non ammessa all’Ecobonus 2026 | – | – |
Ecobonus 2026: requisiti da rispettare
I requisiti dell’Ecobonus 2026 cambiano in parte a seconda dell’intervento, ma alcuni aspetti devono essere verificati fin dall’inizio.
In particolare, è necessario controllare che:
– l’edificio sia esistente e regolarmente accatastato, o con richiesta di accatastamento in corso;
– sia presente un impianto di climatizzazione invernale nei casi in cui questo requisito è richiesto;
– chi richiede la detrazione sostenga effettivamente le spese e abbia un titolo idoneo sull’immobile;
– apparecchiature e lavori rispettino i requisiti di efficienza energetica previsti dalla normativa;
– siano conservate fatture, documentazione tecnica, dichiarazioni di conformità e ricevute dei pagamenti;
La verifica preventiva è particolarmente importante nel 2026, perché per alcune tecnologie sono entrati in vigore nuovi parametri tecnici di efficienza.
Come richiedere l’Ecobonus 2026
Per utilizzare correttamente l’agevolazione non basta che l’apparecchiatura sia efficiente. Occorre gestire correttamente anche la parte documentale.
Per i contribuenti che non producono reddito d’impresa, il pagamento deve essere generalmente effettuato tramite bonifico bancario o postale dedicato, con i dati previsti dalla normativa. I soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo del bonifico e possono documentare la spesa attraverso altra idonea documentazione.
La scheda descrittiva dell’intervento deve essere trasmessa all’ENEA, di norma entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, attraverso il portale dedicato all’Ecobonus. È poi necessario conservare la ricevuta con il codice CPID, le fatture e tutta la documentazione tecnica richiesta per lo specifico intervento.
Chi può richiedere l’Ecobonus?
L’Ecobonus è accessibile a tutti i soggetti, residenti e non residenti in Italia, indipendentemente dalla tipologia di reddito percepito, che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili esistenti, posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo.
Possono usufruire dell’agevolazione sia le persone fisiche soggette a IRPEF, titolari o meno di reddito d’impresa, sia i soggetti passivi IRES, a condizione che sostengano effettivamente i costi degli interventi e dispongano dell’immobile in virtù di un titolo che ne legittimi il possesso o la detenzione.
Rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione le seguenti categorie:
- Proprietari e nudi proprietari dell’immobile;
- Titolari di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso o abitazione;
- Locatari e comodatari, in possesso di un regolare contratto;
- Familiari conviventi con il proprietario o con il detentore dell’immobile, limitatamente agli edifici a destinazione abitativa e alle persone fisiche;
- Utilizzatori in leasing dell’immobile.
Nel caso di immobili detenuti tramite contratto di leasing, la detrazione fiscale spetta all’utilizzatore ed è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla società concedente per la realizzazione degli interventi, indipendentemente dall’importo dei canoni di leasing addebitati.
In questa circostanza, gli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione sono a carico dell’utilizzatore, mentre la società concedente è tenuta a fornire la documentazione comprovante la conclusione dei lavori e l’importo delle spese effettivamente sostenute. Non è richiesto, in questo caso, il pagamento tramite bonifico bancario o postale parlante.
Quali edifici possono richiedere l’Ecobonus?
L’Ecobonus può essere richiesto per interventi di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici esistenti, comprese le singole parti che li compongono, situati sul territorio italiano e regolarmente censiti al Catasto o per i quali sia stata presentata richiesta di accatastamento.
L’agevolazione è applicabile a immobili appartenenti a qualsiasi categoria catastale, inclusi gli edifici rurali e quelli destinati allo svolgimento di attività d’impresa o professionali, nonché gli immobili classificati come merce o patrimonio, come chiarito dalla Risoluzione n. 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Possono inoltre rientrare nell’ambito dell’agevolazione gli immobili appartenenti alle categorie catastali F/2 (unità collabenti), F/4 (unità in corso di definizione) e F/3 (unità in corso di costruzione), purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa. Per gli immobili classificati in F/3, in particolare, l’ammissibilità è prevista nei casi in cui derivino da un precedente accatastamento, ad esempio in categoria F/2.
L’Ecobonus può essere riconosciuto anche in presenza di specifici interventi edilizi che comportano modifiche alla struttura dell’immobile, secondo le seguenti condizioni:
- Demolizione e successiva ricostruzione: l’agevolazione è ammessa quando l’intervento prevede una volumetria inferiore rispetto a quella originaria ed è qualificato come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001, e non come nuova costruzione.
- Ristrutturazione con ampliamento senza demolizione: in questo caso, la detrazione è applicabile esclusivamente alle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla porzione di edificio già esistente. Restano pertanto escluse le spese riferibili alla parte di nuova realizzazione.
Come risparmiare sui consumi energetici con un nuovo impianto
Un incentivo fiscale può ridurre il costo dell’investimento, ma non dovrebbe essere l’unico criterio con cui scegliere un nuovo impianto.
Per ottenere un risparmio reale nel tempo è necessario partire dai consumi dell’edificio, dalle dispersioni termiche, dalle caratteristiche degli ambienti e dal sistema già installato. Solo dopo questa analisi è possibile capire se conviene una pompa di calore, un sistema ibrido, un nuovo impianto di climatizzazione o un intervento più ampio.
In Celio Impianti seguiamo privati e aziende nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti, valutando insieme la soluzione più adatta alle esigenze dell’edificio e verificando gli aspetti tecnici necessari per una corretta realizzazione.
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FAQ – Ecobonus 2026
Quanto si può detrarre con l’Ecobonus 2026?
Nel 2026 la detrazione ordinaria è del 36%. Sale al 50% per l’abitazione principale quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento e sono rispettate le altre condizioni previste.
Le aziende possono usufruire dell’Ecobonus 2026?
Sì. L’Ecobonus può essere utilizzato anche dai titolari di reddito d’impresa e può generare una detrazione dall’IRES. L’Agenzia delle Entrate ammette gli immobili posseduti o detenuti dall’impresa indipendentemente dalla loro qualificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali.
Una pompa di calore rientra nell’Ecobonus 2026?
Sì, se l’intervento consiste nella sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale e la pompa di calore soddisfa i requisiti tecnici previsti.
I climatizzatori possono beneficiare dell’Ecobonus 2026?
Sì, ma non automaticamente. Un climatizzatore con pompa di calore può rientrare nell’agevolazione quando sostituisce integralmente o parzialmente il precedente sistema di riscaldamento e rispetta i requisiti tecnici. La semplice aggiunta di uno split a un impianto esistente non è sufficiente per l’Ecobonus.
Le caldaie a gas sono ancora detraibili con l’Ecobonus?
Le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non sono più ammesse all’Ecobonus per le spese sostenute dal 2025. Restano invece previste agevolazioni per sistemi ibridi conformi ai requisiti richiesti.
Entro quando va inviata la comunicazione ENEA?
La scheda descrittiva deve essere trasmessa, di norma entro 90 giorni dalla conclusione o dal collaudo dei lavori, attraverso il portale ENEA dedicato all’anno di conclusione dell’intervento.
Nel 2026 è possibile avere lo sconto in fattura?
Per i nuovi interventi, la regola generale è l’utilizzo diretto della detrazione fiscale. La cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati progressivamente eliminati, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa.